Oltre all’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dalla legge n. 241/1990, il legislatore ha
previsto “l’accesso civico” introdotto D.Lgs. n. 33/2013 e “l’accesso civico generalizzato” di cui al D.Lgs. n. 97/2016.
ACCESSO CIVICO
Introdotto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, è il diritto di “chiunque” di richiedere “documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria” che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare sul proprio sito web istituzionale.
L’istanza di accesso civico è gratuita e, a differenza dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990, è esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione e non deve essere motivata.
L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale conclude il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti nonché a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Link alla apgina dedicata all’accesso civico sul sito del Ministero della cultura
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
È stato introdotto dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016, che ha rivisitato il principio della segretezza amministrativa.
Consente a tutti i cittadini di accedere ai documenti amministrativi senza il presupposto dell’interesse diretto e attuale, allo scopo di garantire una partecipazione e un controllo diffuso, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del decreto legislativo.
Ha ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, alternativamente:
– all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
– all’Ufficio relazioni con il pubblico.
La richiesta non richiede motivazione ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Link alla pagina dedicata all’accesso civico generalizzato sul sito del Ministero della cultura
Ai sensi dell’art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – MiC è il Segretario generale dott. Salvatore Nastasi.
Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010.
RIFERIMENTI NORMATIVI
– Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
– Linee Guida ANAC 2016: determinazione 1309_2016 e determinazione 1310_2016
– Circolare n.2 /2017 Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione